Legittima l’indennità di mobilità anticipata nel caso di svolgimento di lavoro autonomo

Con la sentenza 8 marzo 2024, n. 38 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost. – dell’art. 7, comma 5, della L. n. 223/1991, nella parte in cui circoscrive la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività autonoma alla sola ipotesi in cui la corresponsione della prima sia chiesta in forma anticipata e una tantum, poiché la soluzione adottata dal diritto vivente appare coerente con l’obiettivo che il legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in materia, ha inteso perseguire, ossia la riduzione del numero degli iscritti alla lista di mobilità e degli oneri economici gravanti sull’intero sistema degli ammortizzatori sociali.

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