Innovazioni statutarie nel contesto delle assemblee in videoconferenza e dei patti parasociali nelle società di capitali

(1) La diffusione delle assemblee in videoconferenza nelle società di capitali è legittima se contemplata dalle clausole statutarie. L’articolo 106 del d.l. 18/2020 ha aperto la possibilità di svolgere le riunioni societarie esclusivamente online, un’opzione consolidata dal consiglio notarile di Milano. Questo adattamento dell’idea di “luogo” nel codice civile ha portato all’equiparazione del virtuale al fisico, consentendo la convocazione e lo svolgimento delle riunioni tramite mezzi telematici. Questo nuovo approccio favorisce la partecipazione, specialmente per i soci minoritari e gli investitori esteri. (2) Le clausole statutarie che collegano l’acquisto di partecipazioni societarie all’adesione a un patto parasociale sono considerate valide. Questo patto, di natura contrattuale, vincola solo i soci aderenti e non ha automaticamente effetto sull’acquisto di partecipazioni. Tuttavia, sempre più spesso si integrano convenzioni parasociali nello statuto, come condizioni per il trasferimento delle partecipazioni. Il consiglio notarile di Milano ha sostenuto la validità di queste clausole, escludendo lo snaturamento del patto parasociale e garantendo che sia noto ai terzi acquirenti. La struttura delle clausole statutarie deve garantire la trasparenza riguardo al patto parasociale e fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie.

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