Avvocati: la negligenza va provata dal cliente
Il giudizio circa l’inadempimento di una prestazione professionale si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell’attività in se stessa; il secondo l’averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta. Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell’onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza: stando ai principi del sistema, l’allegazione di un comportamento negligente, secondo quanto espresso appunto dalla proposizione di un’eccezione di inadempimento, si manifesta per sé come un fatto modificativo del diritto al compenso del creditore, con prova che, in quanto tale, si pone a carico dell’eccipiente ex art. 2697, comma 2, c.c.