Concorso finanziere: illegittima l’esclusione automatica nel caso di guida in stato di ebbrezza
Con la sentenza n. 40 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 199 del 1995, nella parte in cui, disciplinando i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche la guida in stato di ebbrezza costituente reato, poiché la disposizione censurata configura un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza, benché il medesimo comportamento non precluda automaticamente l’accesso alla diversa Forza di polizia tenuta specificamente alla sua prevenzione e repressione, la quale deve invece valutarne caso per caso la rilevanza, in sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell’incensurabilità della condotta.