Senza giustificato motivo la partecipazione in mediazione non può delegarsi
Il Tribunale di Firenze, sentenza 15 marzo 2024, n. 316, partendo dall’assunto della necessità, nella mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, della comparizione personale delle parti davanti al mediatore, con l’assistenza del difensore, e considerando la possibilità, nel caso di presenza di giustificati motivi, della parte di farsi sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore rilasciando a tale scopo una procura sostanziale, arriva a considerare il rilascio di procura sostanziale senza giustificati motivi causa di improcedibilità della domanda.