Non rientra nella competenza della Regione l’attribuzione della qualifica di agente contabile
Con la sentenza n. 59 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 2, Cost., dell’art. 8 della legge regionale della Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007, nella parte in cui attribuisce autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, poiché rientra nella competenza del legislatore regionale unicamente la disciplina dell’assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente degli ambiti della delega, ma non l’attribuzione della qualifica di agente contabile, con la conseguente invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della giurisdizione e norme processuali.