La parte soccombente verso la parte ammessa al patrocinio deve corrispondere le spese in favore dello Stato nella sua interezza
Con la sentenza 19 aprile 2024, n. 64 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, comma 2, Cost., dell’art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 113/2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato nella sua interezza e non dimidiato, poiché la parte soccombente non può trarre un vantaggio dal fatto che la parte vincitrice sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, né il rapporto con la controparte ai fini della liquidazione delle spese è omologo a quello che si instaura tra la parte e il difensore e senza che il vantaggio in favore dell’erario possa essere valutato in termini atomistici.