Unione civile: sì alla sospensione in caso di rettificazione di sesso in vista del matrimonio
Con la sentenza n. 66 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 2 Cost., dell’art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile, poiché la coppia unita civilmente, in ragione dell’automatico scioglimento del vincolo, quale esito del percorso di transizione sessuale di uno dei suoi componenti, ove manifesti la volontà di conservare il rapporto nelle diverse forme del legame matrimoniale, va incontro comunque, nel tempo necessario alla relativa celebrazione, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui era titolare in costanza dell’unione civile, sicché, nelle more, deve essere garantito il rimedio della sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo, per il termine massimo di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.