Nessuna incompatibilità per il GIP che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per illegalità della pena
Con la sentenza n. 74 depositata il 26 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GIP che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero, a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale, avanzata da quest’ultimo in ragione dei rilievi del medesimo giudice.