Fondo di Garanzia: il massimale varia in base all’anno del sinistro

La Corte di Cassazione, sentenza 12 aprile 2024, n. 9936, ha rigettato il ricorso dei familiari di una donna deceduta a seguito di un sinistro stradale, avvenuto nell’ottobre del 2007 e cagionato dal conducente di un veicolo privo di copertura assicurativa. Gli eredi della vittima avevano correttamente avanzato, nel primo grado del giudizio, richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e si erano visti accogliere la domanda di ristoro, ma i giudici di merito avevano contenuto l’obbligazione dell’impresa convenuta nei limiti del massimale di euro 774.685,35 anziché quello maggiore richiesto, pari a euro 2.500.000,00, introdotto dal D. Lgs. n. 198/2007, ritenuto applicabile solo a sinistri occorsi a far data dal dicembre 2009. Gli ermellini hanno ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito e respinto la domanda dei ricorrenti in applicazione del seguente principio di diritto: “La Direttiva 2005/14/CE, nell’accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell’assicurazione r.c.a., non ha subordinato tale facoltà al tempestivo recepimento della Direttiva. Ne consegue che il D.Lgs. 198/07, pur recependo tardivamente la Direttiva 2005/14/CE, legittimamente ha differito l’adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (e cioè l’11.12.2009 per l’innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro, e l’11.6.2012 per l’innalzamento del massimale a 5 milioni di euro). Pertanto l’obbligazione indennitaria dell’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada resta limitata, per i sinistri avvenuti sino al 10.12.2009, al massimale previsto dal d.p.r. 19.4.1993”.

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