Assistenti amministrativi con funzioni superiori: legittima la retribuzione decrescente aggiuntiva

Con l’ordinanza n. 78 del 7 maggio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3, 36 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, nella parte in cui prevedono che, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, agli DSGA spetti un trattamento economico in misura pari alla differenza tra quello previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato tenendo conto della sua retribuzione in ragione della sua anzianità di servizio in quest’ultima qualifica, poiché riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera – la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro, cosicché non è irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione complessiva parametrata alle funzioni svolte pur con una retribuzione aggiuntiva decrescente per il dipendente più anziano.

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