Home sharing: max 180 gg annui per gli affitti brevi turistici di abitazioni permanenti o principali
Con la sentenza n. 94 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., e all’art. 2, comma 1, lett. g) e q), dello statuto speciale – dell’art. 4, comma 1, lett. f), ult. periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 2023, nella parte in cui fissa in 180 giorni annui la durata massima della locazione degli alloggi a uso turistico, poiché – ferma restando la validità ed efficacia delle locazioni che superino tale limite temporale –, nell’ipotesi di locazioni turistiche brevi di parti dello stesso (le camere arredate) per un tempo superiore a 180 giorni annui, muta la destinazione degli immobili ad abitazione permanente o principale.