Telefonate “supplementari” ai familiari: niente restrizioni per i reati di criminalità organizzata
Con la sentenza n. 85 del 13 maggio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, D.L. n. 28/2020, come convertito, “nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,»”.