Avvocati P.A.: se si supera il tetto, l’eccedenza non può spalmarsi sugli anni successivi
I compensi maturati dai legali interni del Comune che eccedano il tetto annuale di 240.000,00 euro non possono essere liquidati né nell’annualità immediatamente successiva a quella di pertinenza né in quelle ancora successive. Lo ha stabilito la sezione quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4489 pubblicata il 21 maggio 2024.