Trasferimento temporaneo dipendenti pubblici con figli minori di 3 anni anche nella residenza del nucleo familiare
Con la sentenza n. 99 del 4 giugno 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 42-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui consente il trasferimento del dipendente pubblico solo presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa e non anche presso una sede ubicata nella stessa provincia o regione ove è fissata la residenza del nucleo familiare, poiché è irragionevole precludere la possibilità di accedere al beneficio del trasferimento per quei dipendenti pubblici che hanno deciso di fissare la residenza familiare (ove vive il figlio minore) in una regione o provincia diversa da quelle in cui lavorano entrambi i genitori.