Danno da ritardo della PA: sul danneggiato grava l’onere della prova

In caso di mancato rispetto dei termini procedimentali per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il risarcimento del c.d. “danno da ritardo” non è automatico e può essere riconosciuto solo se il danneggiato prova il dolo ovvero la colpa dell’Amministrazione, il danno ingiusto, la causalità materiale e quella giuridica. Lo ha stabilito la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3375 pubblicata il 12 aprile 2024.

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