L’assegnazione della casa coniugale alla madre è revocata in caso di trasferimento
L’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, risponde alla logica dell’esclusivo interesse della prole minorenne, in considerazione degli interessi concretamente in gioco e di altre soluzioni possibili più vantaggiose per la prole. Pertanto, in caso di trasferimento della madre e dei figli presso altro immobile, è escluso il presupposto che l’immobile originariamente adibito a casa coniugale possa ancora rappresentare l’habitat domestico dei minori, ovvero il centro dei loro affetti ed interessi. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 giugno 2024, n. 16050.