Modifica della qualificazione giuridica dei fatti e correlazione tra accusa e sentenza
Per la Cassazione penale, Sez, II, 4 giugno 2024, n. 22484 non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (né del diritto di difesa) nel caso in cui il GIP, dopo aver ammesso il rito abbreviato, modifichi autonomamente la qualificazione giuridica dei fatti. In particolare, nel caso di specie, all’imputato era contestato il delitto di maltrattamenti in famiglia e di tentata estorsione aggravata e, per la prima imputazione, veniva condannato per il delitto di atti persecutori. Secondo la Cassazione, in questo caso non sussiste alcuna violazione dell’art. 521 c.p.p. – né del diritto alla difesa ex art. 111 Cost. e 6 CEDU- che è configurabile solo laddove si assista ad una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.