Inefficace la procura rilasciata dal beneficiario prima dell’amministrazione di sostegno
Qualora la persona, anteriormente all’apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell’interdetto o dell’inabilitato, venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. Così si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 16052/2024.