Coppia omogenitoriale: l’adozione del partner in caso di crisi dell’unione
Nelle unioni tra persone dello stesso sesso, la cessazione del rapporto di coppia non comporta l’interruzione del legame genitori-figli, né il venir meno del diritto alla bigenitorialità che, anzi, proprio in considerazione della “separazione” va maggiormente tutelato. Deve, pertanto, essere accolta l’istanza di adozione, ai sensi dell’art. 44, lettera d), della L. n. 184/1983, promossa dalla madre intenzionale col consenso della madre biologica, perché tale istituto, formalizzando la relazione familiare di fatto esistente dalla nascita, risponde al fondamentale interesse alla continuità affettiva dei minori, nati a seguito di procreazione medicalmente assistita. Lo stabilisce il Tribunale di Milano, sentenza 11 giugno 2024.