Neutralizzazione riscatto anni universitari non invocabile per il passaggio da un sistema ad un altro
Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 112 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della L. n. 335/1995 e 1, comma 707, della L. n. 190/2014, nella parte in cui essi non prevedono il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorché i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e, inoltre, dall’applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico, poiché la richiesta di neutralizzazione non può coinvolgere la contribuzione da riscatto che è stata versata in esordio dell’anzianità lavorativa e che, dunque, si colloca al di fuori del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile in base al sistema di computo retributivo applicabile, né può essere invocata per ottenere il risultato del “passaggio” da un sistema di calcolo a un altro.