Appalto in lotti, la seconda offerta economicamente più vantaggiosa può aggiudicarsi un lotto alle condizioni della prima
Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico suddiviso in lotti, i principi di parità di trattamento e di trasparenza enunciati dall’art. 18 della direttiva 2014/24/UE ammettono che l’offerente che ha presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa possa aggiudicarsi un lotto alle condizioni dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè allo stesso prezzo proposto dall’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e al quale, di conseguenza, è stato aggiudicato un altro lotto, più consistente, dell’appalto. D’altro canto, tali principi precludono qualsiasi trattativa tra l’amministrazione aggiudicatrice e un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e da ciò deriva l’impossibilità di modificare un’offerta dopo il suo deposito, né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né dell’offerente. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 giugno 2024 (causa C-737/22), sorta dalla controversia che vede contrapposti la SKI, una centrale di acquisti di proprietà dello Stato danese, e la società BibMedia A/S in merito a una gara d’appalto pubblico per la fornitura di materiale per biblioteche e relativi servizi preparatori.