Mediazione civile e commerciale: l’importanza della partecipazione personale delle parti
Con la sentenza del 24 aprile 2024, la Corte di Appello di Napoli affronta la questione inerente la procedibilità del gravame in esito alla mediazione ex. art. 5, comma 2, decreto legislativo 28/2010, ove è richiesta, espressamente, la comparizione personale delle parti all’incontro di mediazione. La Corte partenopea, all’esito della trattazione svolta, ha ritenuto non assolto tale onere poiché le parti non aveva partecipato personalmente all’incontro di mediazione e tanto meno avevano provveduto a nominare un rappresentante sostanziale con procura autenticata da notaio o pubblico ufficiale.