Concessioni balneari, alla scadenza lo Stato acquisisce le opere non amovibili senza dover indennizzare

È legittimo l’art. 49 del codice della navigazione in base al quale, alla scadenza della concessione balneare, lo Stato acquisisce le opere non amovibili realizzate sul demanio pubblico marittimo (ad esempio, un manufatto in muratura adibito a chiosco–bar) senza essere tenuto a pagare somme per indennizzare il concessionario (ad es., il gestore dello stabilimento balneare). È quanto emerge dalla “sentenza Società Italiana Imprese Balneari Srl” dell’11 luglio 2024 (causa C-598/22) con la quale, infatti, la Corte di Giustizia, ha dichiarato che non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, prevista dall’art. 49TFUE, una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, “immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo”, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione. La questione nasce dalla controversia che oppone la Società Italiana Imprese Balneari Srl (SIIB) al Comune di Rosignano Marittimo: considerato il “principio di inalienabilità” del demanio pubblico, dice la Corte Ue, la SIIB non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile.

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