Istanza ultratardiva: il curatore deve provare la conoscenza effettiva della procedura

Le domande di insinuazione al passivo ultratardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Integra gli estremi della causa non imputabile il mancato invio da parte del curatore della comunicazione ex art. 92legge fallim. Il curatore che abbia omesso di inviare tale avviso deve provare che il creditore ha avuto conoscenza effettiva dell’apertura della procedura, in una data determinata, mediante un atto o un fatto equipollenti all’avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto dell’articolo summenzionato. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18370 del 5 luglio 2024.

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