Sì alla gestione straordinaria dell’impresa aggiudicataria per condotte illecite o eventi criminali

La misura commissariale di cui all’art. 32, comma 1, lett. b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, in presenza del coinvolgimento dell’impresa aggiudicataria in condotte illecite o eventi criminali, è una speciale forma di commissariamento riguardante soltanto il contratto pubblico, di cui si vuole garantire l’integrale esecuzione al riparo da ogni condizionamento ed evitare che nel frattempo utilità illecite siano percepite dal reo o da chi si reputa tale. Ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 90 del 2014, il potere del Prefetto di ordinare la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice non costituisce un obbligo ma una facoltà ampliamente discrezionale che è funzionalmente collegata alla necessaria valutazione di interessi pubblici generali connessi con il contratto. L’autorità deve cioè valutare se sussiste l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al precipuo fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all’art. 94 comma 3, D.Lgs. 16 settembre 2011, n. 159. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 luglio 2024, n. 6110.

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