Alla Consulta il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare
Il divieto di cancellazione dall’albo professionale dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare non pare conforme ai principi costituzionali riconosciuti dagli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’Albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista. È quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 19197 del 12 luglio 2024.