Concessione in sanatoria: necessaria la doppia conformità anche per le Regioni a statuto speciale
Con la sentenza n. 125 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 8 statuto reg. Trentino-Alto Adige, dell’art. 135, comma 7, della legge prov. Trento n. 1 del 2008, nella parte in cui prevede che la concessione in sanatoria possa essere rilasciata quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, poiché – ai fini della “regolarizzazione” delle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio – è necessario l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni “durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza”, con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto di, o in difformità dal, titolo edilizio), che non arrecano danno urbanistico-edilizio.