Rideterminazione triennale delle borse di studio dei medici specializzandi
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 20006, in relazione alla questione se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/1991, hanno affermato che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, D.L. n. 384/1992, convertito nella L. n. 438/1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, L. n. 549/1995; dall’art. 3, comma 36, L. n. 537/1993; dall’art. 1, comma 66, L. n. 662/1996; dall’art. 32, comma 12, L. n. 449/1997; dall’art. 22L. n. 488/1999; dall’art. 36L. n. 289/2002.