Sì alla partecipazione dell’imputato in videoconferenza anche se non previsto dal diritto interno
L’art. 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 (presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) ammette che un imputato possa, su propria espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza, sempre che venga garantito il diritto a un equo processo. In base a tale principio, affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza “FP e a. (Procès par visioconférence)” del 4 luglio 2024, causa C‑760/22, un giudice penale può decidere di consentire a un imputato di partecipare al processo in videoconferenza nonostante non vi sia nel diritto nazionale una base giuridica specifica che preveda siffatti mezzi di partecipazione. La questione è sorta nell’ambito di un procedimento penale a carico di talune persone accusate di appartenenza a un’organizzazione criminale avente ad oggetto l’arricchimento mediante la perpetrazione di reati tributari e ha offerto per la prima volta l’occasione alla Corte Ue di interpretare il diritto di presenziare al processo nel contesto dell’uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione a distanza.