Dirigenti SSR in regime di attività intramuraria esclusiva: divieto di operare presso strutture private accreditate
Con la sentenza 29 luglio 2024, n. 153 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost., dell’art. 47, comma 1, della L.R. Liguria n. 20/2023, nella parte in cui prevede che, in via transitoria e fino al 2025, i dirigenti sanitari dipendenti dal SSR ligure che abbiano optato per l’esercizio dell’ALPI possono operare nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR, poiché, attraverso il principio di esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, già sancito dall’art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991, il legislatore ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico, evitando che potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture convenzionate (oggi accreditate).