Visto per studio, si può rifiutare la domanda se abusiva anche se non sia stata recepita la direttiva (UE) 2016/801
In materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di Stati terzi sul territorio dell’Unione europea per motivi di studio, uno Stato Ue può respingere una domanda di autorizzazione abusiva –cioè rivolta a ottenere un “visto per studio” sena che questa sia la reale intenzione del richiedente – anche se non ha correttamente trasposto la direttiva (UE) 2016/801 che prevede tale facoltà. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la “sentenza Perle“ del 29 luglio 2024 (C-14/23) secondo cui il divieto di pratiche abusive rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione, la cui applicazione non è subordinata a un’esigenza di trasposizione. La decisione offre talune utili indicazioni per la valutazione da parte del giudice nazionale delle “pratiche abusive”.