Inammissibile l’impugnazione priva di elezione di domicilio
Con sentenza n. 28500 del 16 luglio 2024, la Terza Sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi della nuova disciplina prevista dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto l’art. 581, comma 1-ter c.p.p. Secondo la Cassazione, è ritenuta del tutto legittima la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione – in particolare dell’atto di appello – che non sia accompagnata dal contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato non assente e della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.