Licenziamento disciplinare: reintegrazione per fatto suscettibile di sanzione solo conservativa
Con la sentenza 16 luglio 2024, n. 129 la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 39, 40, 41 e 76 Cost., la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della L. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede (o non consente) che il giudice annulli il licenziamento, con le conseguenze già previste per l’ipotesi dell’insussistenza del fatto (tra cui il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro), laddove il fatto contestato, in base alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, sia punibile solo con sanzioni di natura conservativa, poiché rimane fermo il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, pur lasciando fuori dall’esclusione della valutazione di proporzionalità l’ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa.