Superbonus 110%: sequestrabili i crediti della banca in buona fede
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28064/2024, in riferimento ad un caso di sequestro preventivo impeditivo, relativo a delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, ha riaffermato il principio secondo cui sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all’art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del cd. “superbonus 110%”), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processualpenalistiche che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto. E’ stato, pertanto, ribadito che il vincolo impeditivo implica soltanto l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede; ne deriva, quindi, che non rileva l’eventuale responsabilità del terzo cessionario, né i presupposti oggettivi o soggettivi ricavabili dai commi 4, 5 e 6 del citato art. 21, ma solo la verifica del se la libera disponibilità della res – anche in capo al terzo – sia idonea a costituire un pericolo nei termini di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.