La violazione dell’obbligo di autorizzazione preventiva all’incarico esterno ne determina la nullità
Il rapporto di lavoro del direttore generale di Azienda sanitaria locale soggiace alla disciplina generale sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e alla legislazione da questo richiamata. Ai fini della disciplina sull’esclusività, quel che conta per il legislatore è che vi sia un inserimento dell’attività lavorativa nell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, in quanto ciò comporta l’applicazione degli artt. 97 e 98 Cost, e delle norme che ne costituiscono attuazione, restando irrilevante, a tal fine, il tipo di titolo in base al quale la suddetta attività è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in un contratto di diritto privato etc. La citata disciplina dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ha carattere imperativo e inderogabile; perciò, la sua violazione comporta la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico esterno conferito da una P.A. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 18 luglio 2024 n. 19823).