Il pericolo di “recidiva” non può essere desunto dalla ritenuta inidoneità del programma trattamentale
La Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 29 luglio 2024, n. 30964 ha evidenziato l’illogicità della motivazione laddove ha ritenuto che, a causa della ritenuta inidoneità del programma di trattamento, non fosse possibile effettuare una prognosi positiva sulla futura astensione dalla commissione di reati.