Assegno bancario munito di clausola “per conoscenza e garanzia”: istruzioni per l’uso

La girata per l’incasso di un assegno non trasferibile ad un banchiere diverso dal trattario, identificata nella clausola «per conoscenza e garanzia», apposta dal proprio cliente dopo che il titolo è stato girato dal prenditore apparente, è illegittima, perché viola l’art. 43, primo comma, legge assegni, ed obbliga la banca negoziatrice, nella esecuzione del mandato conferito, alla osservanza dei doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della emissione e circolazione del titolo pervenutole, la cui violazione determina responsabilità risarcitoria, congiuntamente a quella della banca trattaria. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 19815 del 18 luglio 2024.

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