Marchi contraffatti: il falso grossolano non esclude (quasi mai) il reato

Il Tribunale di Genova con la sentenza del 12 luglio 2024 ha confermato che integra il reato di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Il Giudice ha infatti precisato che si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Ciò premesso, il Tribunale ha tuttavia escluso la asserita contraffazione del marchio, poiché nel caso in questione i segni distintivi apparivano totalmente lontani dagli originali e non è stata ritenuta sussistente nemmeno una parvenza di reale somiglianza e volontà decettiva, essendo stato piuttosto riscontrato un ammiccamento comico verso il potenziale acquirente.

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