Amministratori bancari senza deleghe: i segnali di allerta impongono una condotta attiva

Il dovere dell’amministratore di società bancaria privo di deleghe di attivare in maniera pregnante il potere ispettivo interno, richiedendo dettagliate informazioni, sorge alla presenza di un segnale di pericolo o di sintomi di patologia nelle operazioni da compiere ovvero di indici rilevatori, di segnali perspicui e peculiari del fatto illecito posto in essere o che sta per essere posto in essere dagli amministratori operativi. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con la sentenza n. 20398/2024.

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