L’avvocato stabilito non può difendersi in proprio nel processo disciplinare
L’avvocato stabilito, in assenza dell’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, manca della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito e, conseguentemente, non può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, nemmeno dinanzi al Consiglio nazionale forense, in sede di giudizio disciplinare. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 10 settembre 2024, n. 24279.