Inapplicabilità del codice dei contratti pubblici se le attività non sono tra quelle dei settori speciali né strumentali
Nei settori speciali, il concetto di strumentalità dell’appalto da cui deriva l’applicabilità della disciplina del Codice va inteso – restrittivamente – quale affidamento finalizzato agli scopi propri (c.d. core business) dell’attività speciale. Nel caso di specie, le attività relative alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti non possono ritenersi strettamente necessarie ai fini della produzione e della distribuzione di energia elettrica. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6989, pubblicata il 5 agosto 2024.