No al bonus prima casa per l’acquisto di un altro immobile senza vendere il primo anche se terremotato

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 23978/2024 della Cassazione civile, non è riconosciuto il beneficio prima casa al cittadino che possiede un immobile (reso inagibile dal terremoto) e che non provveda a rivendere quest’ultimo entro un anno dall’acquisto della nuova abitazione. La Cassazione, infatti, non ha riconosciuto nel terremoto aquilano del 2009 (avvenuto a distanza di diversi anni dall’acquisto del nuovo bene) una causa di forza maggiore. Solo, infatti, in quest’ultimo caso viene accordato il beneficio prima casa anche in presenza di due unità immobiliari comprate usufruendo del beneficio fiscale come abitazione principale.

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