“Una motivazione sbrigativa e tutt’altro che rafforzata” non ribalta manco una decisione di condanna

La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 30 settembre 2024, n. 36432 ribadisce che la “motivazione rafforzata” (i.e. quel metodo decisorio-giustificativo caratterizzato da una struttura logica a “passaggi obbligati”) è lo schema argomentativo da applicare ogniqualvolta si operi un mutamento decisionale tra primo e secondo grado. L’obbligo di motivare rinforzatamente il decisum sussiste sia nell’ipotesi in cui dall’assoluzione si addivenga alla condanna sia nell’ipotesi in cui dalla condanna si passi all’assoluzione: in entrambi i casi, la struttura del ragionamento è la medesima (e impone un “confronto serrato” con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che s’intende superare); quel che cambia è lo standard probatorio di riferimento (più gravoso se la condanna segue una previa assoluzione; più tenue se l’assoluzione supera una precedente condanna).

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