Il nuovo codice dice sì alla sostituzione di un membro del R.T.I. con un nuovo componente
L’art. 97D.lgs. n. 36/2023 ha confermato gli orientamenti ai quali era pervenuta la giurisprudenza formatisi nella vigenza del precedente codice, laddove, in materia di “estromissione”, ammette la modifica del raggruppamento cosiddetto “per riduzione”. Al tempo stesso, tale articolo amplia le possibilità di modifica dei concorrenti a struttura plurisoggettiva, laddove, nell’introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva”. Il legislatore ha, infatti, consentito ai raggruppamenti, afflitti da vicende inerenti a uno dei suoi componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali non abbiano potere di controllo, di prevedere, oltre alla misura dell’estromissione del componente inciso dalla causa di esclusione, anche quella della sua sostituzione con un nuovo soggetto. Lo stabilisce il Tar Campania, sez. I, sentenza 4 ottobre 2024, n. 5211.