Niente ricettazione se la ricezione degli assegni falsificati avviene dopo la loro depenalizzazione
La Seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza 9 ottobre 2024, n. 37162 accoglie il ricorso affermando il principio di diritto per il quale la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità falsificati “dopo” l’abolitio criminis del falso in scrittura privata effettuata con il D.Lgs. n. 7/2016 non integra il reato di ricettazione perché non sussiste il delitto presupposto.