Illegittimo l’incremento regionale delle autonomie scolastiche rispetto al contingente nazionale
Con la sentenza n. 168 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. g) ed n), Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2024, poiché, nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, e dunque a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, violano il principio della corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio nonché l’assunto secondo cui la determinazione del contingente scolastico e la contestuale scelta del superamento dell’istituto giuridico della reggenza sono relative a personale inserito nel pubblico impiego statale.