Alla revoca della patente non si applica la condizionale
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva rigettato l’istanza intesa alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei confronti di un soggetto dalla Corte di appello, nella parte in cui disponeva l’immediata operatività della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 29 ottobre 2024, n. 39711 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui tanto la CEDU che la Corte costituzionale hanno sancito la natura punitiva della revoca (come anche della sospensione) della patente di guida che risulterebbe, pertanto, assoggettato alla disciplina prevista per le sanzioni penali, ivi compresa quella relativa alla sospensione condizionale – ha diversamente sostenuto che dal riconoscimento della natura convenzionalmente penale della sanzione accessoria prevista dall’art. 222, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non discende l’estensione della disciplina in tema di sospensione condizionale della pena alla revoca della patente prevista dal precedente art. 186, comma 2-bis, non solo per la reciproca autonomia delle previsioni normative, ma anche, e soprattutto, per la peculiare natura della sanzione amministrativa caratterizzata anche da finalità preventive.