Perdita di chance: occorre la prova dell’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile

Il Tribunale di Foggia, sentenza 15 ottobre 2024, n. 2386, ha accolto il ricorso per risarcimento danni avanzato dalla proprietaria di alcuni locali commerciali interessati dalla fuoriuscita di liquami in conseguenza dell’ostruzione di un pozzetto della rete fognaria. In particolare, l’attrice lamentava i danni subiti dalle pareti e dalla pavimentazione in granito dei locali, nonché quelli pretesi a titolo di indisponibilità degli stessi per otto mesi, con conseguente loro mancata locazione. Il giudice di merito, pur riconoscendo nella fattispecie la sussistenza di una responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., addebitabile in via solidale a carico della società concessionaria del servizio di gestione della rete fognaria e di quella appaltatrice obbligata alla manutenzione ordinaria della stessa rete, ha tuttavia rigettato l’ulteriore domanda di ristoro del danno da indisponibilità dei locali e da conseguente mancata locazione. La perdita di chance, secondo il Tribunale pugliese, non è infatti una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, ed è risarcibile solo a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno; il riferimento è al criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili. Occorre, in sintesi, la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

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