La notifica PEC non si perfeziona in caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario
Con ordinanza interlocutoria del 21 novembre 2023, n. 32287, la Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, ravvisando orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione del perfezionamento o meno della notificazione nel caso di mancata consegna del messaggio di PEC per “casella piena” integrando essa una questione di massima di particolare importanza (“involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione coi i nuovi e generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale”), rimetteva gli atti al Primo Presidente ai sensi dell’ art. 374 c.p.c.; a seguito di ciò le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l’ordinanza 5 novembre 2024, n. 12449, si sono espresse come di seguito.